News: Pubblicazione del MUD 2025 in Gazzetta Ufficiale

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Ulteriori informazioni

  

  

L'analisi chimica è obbligatoria nei seguenti casi:

Conferimento in  discarica (D.M. 27 settembre 2010, art. 2):

  • Il produttore deve eseguire  a caratterizzazione di base per ogni tipologia di rifiuto destinato alla discarica.
  • Tale caratterizzazione è sempre obbligatoria, da effettuare almeno una volta all’anno o in caso di variazioni nel processo produttivo.

Conferimento a impianti di recupero in regime semplificato (D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. 12      giugno 2002, art. 7): 

  • Il produttore deve eseguire analisi prima del primo conferimento.
  • Le analisi vanno ripetute  ogni 24 mesi per rifiuti non pericolosi e 12 mesi per quelli  pericolosi, o in caso di modifiche significative del processo produttivo.

Rifiuti con codice CER "a specchio": 

  • Se la pericolosità dipende  dalla concentrazione di sostanze pericolose, l’analisi chimica è necessaria per stabilire la corretta classificazione.

Rifiuti con codice CER non pericolosi assoluti (ANH): 

L’analisi non è obbligatoria, a condizione che la classificazione sia correttamente effettuata sulla base del processo produttivo.  

Per saperne di più

Approfondimenti pratici:

  • Se sei un produttore di rifiuti, devi garantire che l’assegnazione del codice CER sia corretta e, in caso di dubbi, eseguire analisi per verificarne la pericolosità.
  • Se gestisci un impianto di smaltimento o recupero, devi verificare le analisi fornite dai produttori prima di accettare il rifiuto.
  • Le analisi devono essere eseguite da laboratori accreditati, seguendo le metodologie stabilite dalle norme tecniche europee.

Vuoi indicazioni più dettagliate su un caso specifico o informazioni su come integrare questi obblighi nel RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)?  

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